Le regole che tengono al sicuro un bambino
Dietro ogni affido c’è una legge scritta per proteggere chi è più piccolo. Qui te la raccontiamo in parole semplici: cosa dice davvero, chi decide, cosa cambia per una famiglia che accoglie.
Perché questa pagina
Non serve essere avvocati per capire l’affido.
Quando una famiglia comincia a informarsi, prima o poi arriva sempre la stessa domanda: ma chi decide? e con quali regole? La risposta sta in poche leggi. E sono leggi belle, perché nascono tutte dalla stessa idea: un bambino ha diritto a crescere in una famiglia.
Qui trovi i riferimenti principali, ognuno con il link al testo ufficiale su Normattiva, la banca dati delle leggi dello Stato. Nessuna interpretazione, nessuna scorciatoia: solo la cornice dentro cui lavoriamo ogni giorno, accanto ai Servizi Sociali e all’autorità giudiziaria.
Le norme di riferimento
Quattro testi, e quasi tutto è detto.
Li abbiamo messi in ordine di importanza per chi accoglie. Ogni scheda porta al testo integrale, sempre aggiornato.
Legge 184/1983
«Diritto del minore ad una famiglia». È la legge madre dell’affido. Il suo primo articolo dice una cosa semplice e grande: il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell’ambito della propria famiglia. E aggiunge che le condizioni di indigenza dei genitori non possono essere di ostacolo a questo diritto: se una famiglia è povera, lo Stato la deve sostenere, non separare.
Leggi il testo su Normattiva →Legge 149/2001
La riforma. Ha riscritto la legge del 1983 e le ha dato il titolo che porta ancora oggi, Diritto del minore ad una famiglia. Ha introdotto il Titolo I-bis dedicato all’affidamento del minore e ha stabilito che il ricovero in istituto doveva essere superato entro il 31 dicembre 2006, con l’affido a una famiglia o, dove non possibile, l’inserimento in comunità di tipo familiare.
Leggi il testo su Normattiva →Legge 328/2000
Il sistema dei servizi sociali. Disegna chi fa cosa fra Stato, Regioni, Comuni e terzo settore. È la cornice dentro cui i Servizi Sociali del tuo territorio attivano un affido, lo seguono e lo verificano, e dentro cui le associazioni come la nostra affiancano le famiglie.
Leggi il testo su Normattiva →Legge 176/1991
La Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia. Con questa legge l’Italia ha ratificato la Convenzione di New York del 1989. È il testo che ha messo per iscritto, per tutto il mondo, che in ogni decisione che riguarda un bambino viene prima il suo interesse. Da lì in poi tutto il resto discende.
Leggi il testo su Normattiva →In pratica
Cosa dice la legge a chi apre la porta di casa.
Qui sotto trovi i punti che riguardano da vicino una famiglia affidataria, così come sono scritti nella Legge 184/1983 nel testo oggi in vigore.
Chi può accogliere
L’articolo 2 parla di una famiglia, preferibilmente con figli minori, oppure di una persona singola, in grado di assicurare al bambino mantenimento, educazione, istruzione e le relazioni affettive di cui ha bisogno. Non si parla di reddito. Non si parla di metri quadri.
Chi decide
L’articolo 4: quando i genitori sono d’accordo, l’affidamento è disposto dal servizio sociale locale e il giudice tutelare lo rende esecutivo con decreto. Se l’assenso manca, provvede il tribunale per i minorenni. Il bambino che ha compiuto dodici anni viene sentito, e anche prima, se è in grado di capire.
Cosa c’è scritto nel provvedimento
Sempre l’articolo 4: le motivazioni, i tempi e i modi dei poteri riconosciuti all’affidatario, come i genitori e i familiari continuano a mantenere i rapporti con il bambino, e quale servizio sociale ha la responsabilità del programma di assistenza e della vigilanza. Nulla è lasciato all’improvvisazione.
Quanto può durare
Il periodo indicato nel provvedimento non può superare i ventiquattro mesi. È prorogabile dal tribunale per i minorenni quando la sospensione dell’affidamento arrecherebbe un grave pregiudizio al bambino. L’affido resta, per legge, una cosa temporanea.
Cosa fa chi accoglie
L’articolo 5: accogliere il bambino presso di sé e provvedere al suo mantenimento, alla sua educazione e istruzione, tenendo conto delle indicazioni dei genitori e osservando le prescrizioni dell’autorità affidante. Per la scuola e la salute di tutti i giorni decide l’affidatario.
E nessuno resta solo
Ancora l’articolo 5: il servizio sociale sostiene sul piano educativo e psicologico, agevola i rapporti con la famiglia di provenienza e il rientro del bambino, avvalendosi anche dell’opera delle associazioni familiari. È esattamente il posto in cui stiamo noi, dal 1998.
E le regole per noi
Anche chi accompagna ha delle regole da rispettare.
MetaCometa è un’associazione di promozione sociale. Il Codice del Terzo settore (D.Lgs. 117/2017) stabilisce come deve essere fatta un’associazione come la nostra: statuto, iscrizione al registro nazionale, bilancio depositato, conti aperti a chi ci sostiene. Sono regole che ci fanno comodo, perché la fiducia si costruisce mostrando.
RUNTS
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Benefici fiscali
Le erogazioni liberali sono detraibili al 30% ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 117/2017.
Documenti di riferimento
La Carta salesiana dell’affido
Il nostro modo di accogliere non nasce solo dalle leggi. Nasce dalla scuola di don Bosco: uno sguardo prima di un metodo, un bambino prima di un caso. La rete salesiana ha messo per iscritto questo modo di intendere l’affido e la solidarietà familiare.
Il link al documento originale arriva qui a breve. Preferiamo aspettare la fonte ufficiale piuttosto che rimandarti a una copia qualsiasi.
Il primo passo
Le leggi dicono cosa si può fare. Il resto lo decidi tu.
Se dopo aver letto ti è rimasta una domanda, è la domanda giusta. Scrivici, oppure inizia da un colloquio senza impegno.
